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Riforma del lavoro sportivo: tutte le novità per società e collaboratori

ASD Rosaltiora

Di Redazione

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, la Federazione Italiana Pallavolo ha reso noti i punti principali del decreto correttivo della riforma del lavoro sportivo, approvato dal Governo lo scorso 28 settembre. Un provvedimento accolto con grande soddisfazione anche dal mondo della pallavolo, in virtù di una serie di modifiche che rendono il passaggio meno oneroso e più “sostenibile” per le società, tutelando comunque i collaboratori e i lavoratori.

Nella riforma, che entrerà in vigore (salvo proroghe) il 1° gennaio 2023, è prevista la distinzione tra due tipologie di collaboratori: volontario (che non percepisce alcun compenso, ma soltanto rimborsi delle spese vive sostenute) e lavoratore sportivo. I rimborsi, le indennità di trasferta e i premi “erogati nell’esercizio diretto di attività dilettantistiche”, infatti, non saranno più considerati tra i “redditi diversi” percepiti dai collaboratori.

Inoltre il decreto correttivo specifica che nella definizione di lavoratore sportivo rientrano, oltre ad atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e arbitri, anche i tesserati che svolgono le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva e quelle di carattere amministrativo-gestionale (sempre se retribuite). Le altre figure, invece, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ordinario subordinato o autonomo. Per il settore dilettantistico, la forma contrattuale è quella del contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione alle manifestazioni sportive).

Tra gli aspetti più importanti della riforma ci sono le modifiche del trattamento fiscale: i compensi di lavoro sportivo, per i dilettanti, non costituiranno base imponibile fino a 15mila euro annui (in precedenza il limite era di 10mila euro). Solo l’eventuale parte eccedente sarà soggetta a tassazione. Come anticipato, questi compensi non verranno più considerati “redditi diversi“, ma di volta in volta “redditi assimilati al lavoro dipendente” (in caso di contratto co.co.co.) o “redditi di lavoro autonomo” (in caso di partita IVA). I premi, invece, saranno soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di imposta.

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, sono soggetti a contributi tutti i compensi oltre i 5000 euro annui. Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico) la gestione previdenziale di riferimento sarà il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. I lavoratori con contratto co.co.co o partita IVA, invece, faranno riferimento alla Gestione Separata INPS. Due le aliquote contributive previste: per i collaboratori non assicurati ad altre forme obbligatorie, del 25% più l’aliquota aggiuntiva assistenziale (attualmente fissata al 2,03%); per quelli già assicurati, del 24% senza aliquota aggiuntiva.

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della riforma, quindi fino al 2028 escluso, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, si calcola integralmente sulla parte eccedente i 5000 euro. Due terzi del contributo sono a carico del datore di lavoro, il terzo restante del percipiente. Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione. Il medesimo trattamento previdenziale è previsto per i titolari di partita IVA.

I dipendenti pubblici che, fuori dagli orari di lavoro, esercitano attività a favore di società sportive e associazioni dilettantistiche, potranno continuare operare liberamente nello sport se volontari; se percepiscono compensi, invece, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione e saranno soggetti alle stesse imposizioni fiscali degli altri collaboratori.

Per finire sono state introdotte alcune semplificazioni degli adempimenti di gestione dei rapporti di lavoro sportivo. Innanzitutto sarà sufficiente comunicare l’inizio del nuovo rapporto di lavoro al Registro delle attività sportive dilettantistiche (non sarà necessario comunicarlo al centro per l’impiego), e solo per i rapporti con compensi superiori ai 5000 euro. Anche gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro e all’obbligo di comunicazione mensile all’INPS potranno essere effettuati telematicamente all’interno del Registro. Infine, non ci sarà l’obbligo di emissione del prospetto paga nei casi in cui il compenso annuale non superi i 15mila euro.

(fonte: Comunicato stampa)


Fonte: http://www.volleynews.it/feed/


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