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    Sanzionato con un mese di sospensione l’ex referente arbitri Fabrizio Pasquali

    Di Redazione Il Tribunale Federale ha inflitto la sanzione di un mese di sospensione dall’attività a Fabrizio Pasquali, ex referente e designatore degli arbitri di Serie A, ed Enzo Rizzo: entrambi, quando facevano parte della Commissione Arbitri Ruolo A, avrebbero omesso di trasmettere al responsabile del settore nazionale “relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate“, impedendo di acquisire elementi di giudizio per l’assegnazione di “bonus” sulla valutazione dei direttori di gara. Pasquali ha presentato a luglio, un mese prima della scadenza del mandato, le sue dimissioni dal ruolo di referente dalla Commissione, e poco dopo è stato sostituito anche nell’organigramma della Commissione Arbitrale FIVB, in cui era stato nominato a maggio 2021. Il suo posto è stato preso – su indicazione della Fipav – da Francesco D’Alò, che ricopriva il ruolo già nel precedente quadriennio. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Caso Dalfovo: la Corte d’Appello fissa l’udienza al 22 dicembre

    Di Redazione Nuova tappa dell’iter della giustizia sportiva sul caso di Massimo Dalfovo, consigliere nazionale in quota atleti della Federazione Italiana Pallavolo. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che ha accolto il ricorso presentato da Giorgio De Togni (presidente AIP) sull’eleggibilità di Dalfovo, la Corte Federale d’Appello ha fissato una nuova udienza per mercoledì 22 dicembre. In quell’occasione, la Federazione sarà chiamata a produrre tutta la documentazione utile per accertare la sussistenza dei requisiti di candidabilità del consigliere al momento dell’indizione delle elezioni. Nel concreto, quindi, la Fipav è chiamata a dimostrare la qualifica di atleta “in attività” attribuita a Dalfovo, e quindi la sua effettiva presenza alle competizioni e alla preparazione, nonché la coerenza della certificazione medica con l’attività di riferimento e la categoria agonistica. Va ricordato che il 63enne Dalfovo era tornato in campo nello scorso mese di aprile, ad elezioni già avvenute, nella Serie D trentina, con la maglia della Pallavolo C9 Arco Riva. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Caso Dalfovo, il CONI: “Non è provata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità”

    Di Redazione Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato il testo integrale della decisione con la quale, lo scorso 5 luglio, ha rinviato alla Corte d’Appello della Federazione Italiana Pallavolo la decisione sull’eleggibilità di Massimo Dalfovo, attuale rappresentante degli atleti in Consiglio Federale. Fin dal momento della presentazione della candidatura, Giorgio De Togni, presidente di AIP-Associazione Italiana Pallavolisti e a sua volta candidato per la stessa carica, ne aveva contestato la legittimità, ritenendo che Dalfovo non fosse in possesso dei requisiti previsti (in particolare, aver partecipato a competizioni di livello almeno regionale per almeno due stagioni sportive negli ultimi 10 anni). Il Tribunale Federale e, in seguito, la Corte Federale d’Appello avevano rigettato il ricorso di De Togni, ma il Collegio di Garanzia ha ribaltato la decisione: “(…) Affinché la piena regolarità delle condizioni di eleggibilità del sig. Dalfovo sia effettivamente tale – spiega la sentenza – è necessario che essa venga indagata, non soltanto alla luce della singola disciplina federale, ma attraverso un attento e integrato confronto con il compendio complessivo delle regole e dei principi di rango primario e costituzionale che vengono in rilievo nella fattispecie“. Il CONI si richiama, in particolare, ai “principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento“, ricordando che “presenza e attualità dei requisiti specifici, che connotano la funzione per la quale avviene la candidatura e la successiva elezione in seno agli organi direttivi dell’ente, costituiscono un momento indefettibile di estrinsecazione della rappresentatività all’interno dell’ordinamento federale“. Scendendo nel dettaglio, la sentenza rileva poi che “l’art. 22 dello Statuto FIPAV (…) richiede, oltre al mero ‘tesseramento’, degli elementi ulteriori, e nello specifico: l’essere ‘in attività’ e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti ‘non più in attività’, che quest’ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell’arco dell’ultimo decennio“. Nel caso di specie, invece, “emerge che la posizione del sig. Dalfovo non sia adeguatamente corredata da alcuna prova in ordine alla sua attività nel contesto agonistico di riferimento, al di là del mero tesseramento preceduto da visita medica“. “Le norme – insiste il CONI – chiariscono come quello dell’atleta non sia uno status permanente, che si acquisisce una volta e per sempre, essendo strettamente dipendente dall’attualità e della concretezza dello svolgimento dell’attività sportiva agonistica, per un lasso di tempo anteriore alla candidatura tale da consentirne un’apprezzabilità in termini di effettiva preparazione e presenza alle competizioni nazionali o regionali“. Mentre per Dalfovo “non pare affatto incontroverso né provato (…) che i requisiti della candidabilità in qualità di atleta ‘attivo’ sussistessero nella fattispecie concreta. Anzi, pare che il pressoché nullo lasso di tempo intercorrente tra tesseramento e candidatura, a fronte della precedente comprovata inattività del resistente, confermino il contrario“. La sentenza prosegue parlando di “convergenti circostanze temporali e ambientali nel senso di ritenere che il sig. Dalfovo abbia artificiosamente precostituito le condizioni affinché, non potendo più candidarsi come atleta ‘non in attività’, per aver terminato la carriera oltre il decennio precedente, potesse giovarsi dei requisiti per l’eleggibilità come atleta di nuovo ‘in gioco’“. Ancora più severa la conclusione: “Il tesseramento e la relativa iscrizione dell’atleta nel campionato, al solo fine di conseguire l’elezione in Consiglio Federale, non supportata nei fatti da alcuna volontà di prendere parte all’attività o da alcuna forma di partecipazione concreta alla preparazione atletica, non solo rappresentano un vulnus per gli altri concorrenti candidati e per l’intera categoria che si intende rappresentare, ma costituiscono altresì una potenziale turbativa al corretto funzionamento e alla regolare organizzazione delle competizioni sportive. Che detta evenienza fosse da escludersi senza ombra di dubbio nella fattispecie concreta, il giudice del merito non ha fornito logico e puntuale riscontro in motivazione“. La decisione finale è quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello, che (in diversa composizione) dovrà decidere nuovamente sulla candidabilità di Dalfovo. (fonte: AIP) LEGGI TUTTO

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    Nello Statuto della Fipav spunta la tutela delle atlete in maternità

    Di Redazione Le importanti modifiche al regolamento sul vincolo sportivo non sono le uniche novità introdotte (silenziosamente) dalla Federazione Italiana Pallavolo nell’ultima versione del suo Statuto. All’articolo 10, quello che riunisce le disposizioni sugli atleti, è stato infatti inserito per la prima volta un comma specifico dedicato alle atlete madri, a tutela della gravidanza e della maternità. Un breve paragrafo che recita così: “È garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all’attività agonistica, che non potrà avvenire prima di quattro mesi dalla data del parto“. Va detto che l’interpretazione del testo è tutt’altro che immediata: è poco chiaro cosa si intenda precisamente per “tutela della posizione sportiva” e in che modo la Fipav intenda “garantirla”. Tuttavia, si tratta indubbiamente di un primo passo nella direzione dell’introduzione di norme ad hoc in favore di una categoria da sempre ignorata dai regolamenti e soggetta a clausole contrattuali decisamente discutibili. Una discriminazione venuta prepotentemente alla luce con il caso di Lara Lugli, che nella scorsa stagione è stato ripreso in breve tempo dai media di tutto il mondo e ha generato numerose iniziative di protesta e di sostegno, senza però produrre, almeno fino a questo momento, conseguenze concrete nel movimento della pallavolo italiana. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Nuove norme sul vincolo sportivo: per i minori si interromperà a 18 anni

    Di Redazione Malgrado il silenzio abbastanza inspiegabile che circonda l’argomento, è in vigore già dallo scorso 27 ottobre il nuovo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo, approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI del 22 ottobre. Il documento, integralmente disponibile sul sito della Fipav, contiene tra l’altro importanti modifiche alla normativa sul vincolo sportivo, alcune delle quali apportate su richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Nella foto: Gabriele Di Martino, protagonista di uno dei più noti “casi” riguardanti lo scioglimento del vincolo). L’articolo 10 ter dello statuto, infatti, cambia i termini di applicabilità del vincolo pluriennale, che d’ora in poi riguarderà tutti i giocatori e giocatrici dai 12 ai 34 anni: per i minori di 18 anni durerà al massimo 6 anni, ma si interromperà comunque al compimento della maggiore età. Dai 18 ai 24 anni la durata del vincolo sarà ancora di 6 anni, mentre rimarrà di 5 anni per gli atleti dai 24 ai 34 anni. Gli Under 12 e gli Over 34, invece, continueranno a sottostare alla disciplina del vincolo annuale, così come gli atleti amatoriali. Un mutamento radicale, dunque, che da un lato amplia l’età di applicazione della norma (in precedenza fino ai 14 anni si procedeva per vincoli annuali) ma dall’altro introduce nuove garanzie a favore dei minorenni, che potranno “liberarsi” dalla società di appartenenza – comunque dietro pagamento di un indennizzo, stabilito da un’apposita tabella – al raggiungimento della maggiore età. Ricordiamo, infatti, che la norma comporta l’obbligo di giocare per la squadra a cui si è vincolati, con la possibilità di tesserarsi per un’altra società solo in seguito ad accordo economico (a parte i casi di scioglimento previsti dallo statuto stesso). La nuova normativa sul vincolo entrerà in vigore già da questa stagione per gli atleti al primo tesseramento, e nelle stagioni successive per tutti gli altri: dal 2022-2023 per i nati nel primo semestre 1999 e secondo semestre 1998, dal 2023-2024 per i nati nel primo semestre 2000 e secondo 1999, e così via a scalare. Tutto questo è naturalmente subordinato all’entrata in vigore della riforma dello sport, approvata dal Governo a febbraio, che va nella direzione dell’abolizione del vincolo (prevedendo però un “premio di formazione” ancora tutto da definire a favore delle società d’origine). L’applicazione del decreto legislativo 36, quello che disciplina la materia, era stata prima rinviata a dicembre 2023 e infine nuovamente anticipata a gennaio 2023. Lo Statuto Fipav prevede la possibilità, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di adottare opportune modifiche all’articolo 10 ter con un’apposita delibera del Consiglio Federale. (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    Fipav Sicilia: sospensione di 3 mesi per l’ex presidente Giorgio Castronovo

    Di Redazione Il Tribunale Federale della Fipav ha sanzionato con una sospensione di 3 mesi Giorgio Castronovo, l’ex presidente della Fipav Sicilia, accusato di irregolarità amministrative commesse nel corso del suo mandato. Castronovo, in particolare, non avrebbe tenuto correttamente i conti economici del Comitato Regionale per l’esercizio 2020, omettendo tra l’altro di allegare i giustificativi di spesa di tre assegni del valore di 1.000 euro e di iscrivere a bilancio un pagamento di 2.236 euro all’hotel di Erice che avrebbe dovuto ospitare le delegazioni partecipanti al Trofeo delle Regioni 2020, poi annullato. L’ex presidente è inoltre stato ritenuto colpevole di non aver firmato le delibere del 2021 sul piano di riparto dei contributi regionali e sull’approvazione del bilancio consuntivo 2020. Castronovo aveva rifiutato di apporre la sua firma dopo che, nella riunione del Consiglio regionale del 5 febbraio, era stata votata la mancata approvazione del bilancio, proprio a causa delle irregolarità amministrative contestate (il piano di riparto era stato invece approvato). (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    La Corte d’Appello Fipav ribadisce la squalifica di Franco Brasili

    Di Redazione Ennesimo capitolo della surreale vicenda giudiziaria che coinvolge Franco Brasili, ex presidente – per ben 45 anni – della Fipav Marche, e che ha dato luogo a un kafkiano braccio di ferro tra la Federazione Italiana Pallavolo e il CONI. Ormai quasi due anni fa, a dicembre 2019, Brasili e 4 dei suoi ex consiglieri regionali erano stati squalificati rispettivamente per 18 e 16 mesi, pena poi ridotta a 15 e 13 mesi dalla Corte Federale d’Appello a febbraio 2020: tra le accuse c’era quella di aver alterato il bilancio del Comitato. Gli ex dirigenti hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, che a luglio 2020 ha dato loro ragione, ritenendo fondati i reclami in merito alla violazione del diritto di difesa (non erano state ammesse le deposizioni dei testimoni proposti dagli incolpati), e al difetto di motivazione, soprattutto considerando che la sanzione irrogata – in quanto superiore ai 12 mesi – ha impedito a Brasili e agli altri componenti del Consiglio di candidarsi alle successive elezioni federali. Il Collegio di Garanzia aveva quindi rinviato la decisione alla Corte Federale d’Appello, che a ottobre 2020, dopo aver riascoltato tutti i ricorrenti e i testimoni, aveva ribadito la sanzione di 15 mesi per i 5 incolpati. Nuovo ricorso al CONI e nuova pronuncia favorevole (a marzo 2021): stavolta il Collegio ha giudicato infondate le obiezioni sulla motivazione della sentenza, ma ha ritenuto che la corte non abbia adeguatamente motivato l’entità della sanzione, soprattutto considerando la sproporzione con quella di soli due mesi comminata all’altro ex consigliere Gianluca Sorcinelli. Si arriva così al 2 settembre, quando la vicenda è tornata per la terza volta davanti alla Corte d’Appello, che anche in questo caso non ha fatto altro che confermare il verdetto: 15 mesi di sospensione per Brasili e tutti i consiglieri. La gravità della sanzione è – stavolta – motivata dalla “personalità dei reclamanti” e dal “ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all’interno della Fipav“, i quali “hanno fatto sì che i loro comportamenti avessero forte risonanza in ambito Fipav, con notevole danno all’immagine della Federazione stessa“. È davvero finita qui? A questo punto è difficile scommetterci… (fonte: Federvolley.it) LEGGI TUTTO

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    La Fipav batte un colpo (tardivo) sull’infortunio di Ivan Zaytsev

    Di Redazione Le comunicazioni della Federazione Italiana Pallavolo non sono particolarmente famose per la loro tempestività, ma questa volta si è davvero battuto ogni record: la Fipav ha atteso infatti proprio il giorno dell’intervento chirurgico a cui si dovrà sottoporre Ivan Zaytsev per rendere noto di essere stata da tempo a conoscenza delle condizioni fisiche precarie del capitano della nazionale maschile. A parte l’involontaria comicità della nota, che riferisce di aver “appreso la notizia della necessità di un intervento chirurgico” di cui tutto il mondo della pallavolo parla da giorni, quello che sconcerta è il seguito: “Durante la stagione – scrive la Fipav – staff sanitario azzurro, atleta e società di appartenenza hanno deciso di intraprendere – con grande impegno e professionalità da parte di tutti – un percorso terapeutico conservativo che potesse dare risultati a breve e lungo termine, non compromettendo la possibilità per il capitano azzurro e la stessa Fipav (??) di partecipare a Tokyo 2020“. Pur tenendo conto che – a quanto ci risulta – l’eventuale assenza di Zaytsev non avrebbe impedito all’Italia di presentarsi alle Olimpiadi, la scelta appare senza dubbio legittima e per certi versi condivisibile. Lo è molto meno, invece, la decisione di mantenere l’assoluto silenzio sull’infortunio del capitano non solo prima, ma anche durante i Giochi (salvo poi lagnarsene in sede di commento post-eliminazione), e di tornare sull’argomento proprio ora, a giochi ampiamente fatti e addirittura a operazione in corso. Dal punto di vista tecnico, infine, lascia piuttosto perplessi il fatto che non sia stato approntato un piano B per far fronte ai guai fisici dello Zar e che quest’ultimo, anche a Tokyo, sia stato regolarmente schierato in ogni occasione possibile, comprese le prime partite del torneo, anche quando il suo rendimento appariva nettamente sotto gli standard. Una gestione che, parlando ovviamente ex post, appare lacunosa oltre che decisamente poco trasparente. (fonte: Comunicato stampa) LEGGI TUTTO