Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i ricorsi amministrativi proposti da Ferdinando Minucci, Cesare Lazzeroni e Olga Finetti per contestare i provvedimenti con i quali il Collegio di garanzia dello Sport nell’aprile del 2018 confermò la radiazione di Minucci e le inibizioni per tre anni di Lazzeroni e Finetti nell’ambito del cosiddetto filone Mens Sana Basket. Si giunse alla revoca degli scudetti 2011/2012 e 2012/2013 del campionato di basket vinti dalla quadra senese.
Il Tar dice no: “Mancanza del presupposto della illegittimità del provvedimento”
Minucci di quella società era presidente fino al 2012 e Consigliere fino alla liquidazione della stessa nel 2014, Lazzeroni era anch’egli presidente e Olga Finetti all’epoca era Segretaria generale. Il Tar ha ritenuto che “quanto alla domanda caducatoria”, i ricorsi devono essere dichiarati “inammissibili per difetto di giurisdizione del Tribunale adito”; e ciò, in quanto “il giudice amministrativo è competente a conoscere le questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive solo in via incidentale e indiretta, al fine esclusivo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”. In merito, poi, alla legittimità dei provvedimenti contestati ai fini della domanda risarcitoria, i giudici amministrativi hanno ritenuto che gli “risultano scevri dalle dedotte censure, con conseguente mancanza del presupposto della illegittimità del provvedimento ai fini della responsabilità per il danno lamentato”.