Bruciare il semaforo rosso? Dal 28 luglio in poi la multa per aver commesso questa infrazione pericolosissima e gravissima del Codice della Strada sarà valida anche quando il rilevatore apposito non è tarato correttamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16064 del 28 luglio 2020, resa nota solo in questi giorni.
Diversamente da quando un’automobilista viene sanzionato da un autovelox non segnalato o “acceso a tradimento”, la documentazione che attesta la revisione e il corretto funzionamento dell’apparecchiatura predisposta al rilevamento del passaggio di un’auto col semaforo rosso non deve essere indicata sui verbali.
L’episodio
Tutto ovviamente nasce da una sentenza che ha confermato quanto già indicato da precedenti pronunce sul merito e arrivata in seguito ad un ricorso presentato da un automobilista che era stato multato e che aveva contestato la sanzione sulla base delle norme sull’obbligo di revisione delle attrezzature per rilevare la velocità.
Norme da cui, però, son a quanto pare esclusi i semafori e che riguardano solo gli autovelox, con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che quindi non è in contrasto con le regole in vigore. Nello specifico, i T-Red non sono strumenti per rilevare la velocità e quindi la loro omologazione e sui controlli alle tarature non deve essere riportata sui verbali. Eventuali difetti, quindi, devono essere provati in quanto la mancanza di specifica documentazione non basta ad accertare malfunzionamenti.