Fino al 15 aprile il Ministero ha indicato la normativa che prevede l’obbligo delle gomme invernali per tutti i veicoli a motore su determinati tratti stradali. Fino al prossimo 15 aprile, per chi sarà colto in infrazione, sono previste sanzioni pecuniarie dai 40 ai 318 euro, a seconda del tipo di strada percorsa. Ma le due ruote?
DIRETTIVE – La normativa è regolata dall’articolo 6 comma 4 lettera e del Codice della Strada che non cita tuttavia i ciclomotori e i motocicli. Un vuoto legislativo che è stato, successivamente, colmato da due direttive del Ministero dei Trasporti. La prima del 16 gennaio 2013 esenta, di fatto, i ciclomotori/motocicli, dall’obbligo di dover montare pneumatici invernali idonei alla marcia, stabilendo però per i veicoli suddetti, il divieto di circolazione, nel lasso di tempo in cui vige l’obbligo se sulle strade c’è neve o ghiaccio e durante le nevicate.
La seconda direttiva è datata 27 maggio 2016 e prescrive che motocicli e ciclomotori possono montare, in inverno, pneumatici invernali di tipo M+S (mud&snow, fango e neve) e MST con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione, e fino a un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione stesso. I veicoli, così equipaggiati, non possono circolare negli altri periodi dell’anno, ovvero dal 16 maggio al 14 ottobre.
MOTO E SCOOTER possono dunque montare pneumatici invernali nel periodo dell’obbligo disposto per altre categorie di veicoli (15 novembre – 15 aprile) ma, al contempo, non possono circolare, anche se dotati di gomme M+S o MST in caso di nevicate o strade ghiacciate. Pur senza obbligo di dotazione il montaggio degli pneumatici invernali è consigliato per garantire più sicurezza e tenuta sull’asfalto invernale, specie quando la temperatura è prossima o scende al di sotto dello zero.