In un report che abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la Wada spiega le motivazioni dell’accordo con Sinner che ha portato alla sospensione di tre mesi del n. 1 al mondo per il caso clostebol: “I fatti di questo caso erano davvero unici, lo scenario ricostruito dall’atleta era scientificamente plausibile e ben documentato dai fatti. Una sospensione di 12 mesi sarebbe stata eccessivamente severa: la sanzione è proporzionata alla violazione commessa”
Un caso diverso dagli altri, con uno scenario scientificamente plausibile e una sanzione adeguata alla violazione, gestito in modo aperto e trasparente. È il riassunto della posizione ufficiale della Wada sul caso Sinner, sospeso per tre mesi in virtù di un accordo con l’agenzia mondiale antidoping per la questione clostebol. In un report, che riceviamo e pubblichiamo, la Wada ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione di non proseguire con il ricorso al Tas.
Perché l’accordo e non il Tas
“La disposizione sull’accordo di risoluzione dei casi nel Codice Mondiale Antidoping (Articolo 10.8.2) è stata introdotta nel 2021. Una delle sue funzioni principali è garantire che casi unici, che non rientrano pienamente nel quadro delle sanzioni, possano essere giudicati in modo appropriato ed equo, a condizione che tutte le parti e la Wada siano d’accordo. Oltre alle disposizioni sulle sanzioni previste dal Codice (dagli articoli 10.1 a 10.7), l’art. 10.8.2 del Codice consente esplicitamente un’ulteriore riduzione del periodo di ineleggibilità, basandosi sul livello di gravità della specifica violazione, nonché sul riconoscimento dell’infrazione da parte dell’atleta e sulla sua accettazione delle conseguenze appropriate. Sebbene gli accordi di risoluzione dei casi ai sensi dell’art. 10.8.2 siano stipulati in casi eccezionali, la disposizione è stata comunque utilizzata decine di volte tra le migliaia di casi giudicati da quando il Codice 2021 è entrato in vigore. Come detto, tali accordi richiedono che tutte le parti coinvolte, inclusa l’Autorità di Gestione dei Risultati (nel caso di Jannik Sinner si trattava della Federazione Internazionale di Tennis/Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis), l’atleta e la WADA, concordino sulle conseguenze appropriate”.
“Lo scenario di Sinner era scientificamente plausibile”
“Nel caso di Sinner, la Wada ha ritenuto che la decisione di primo grado, che aveva stabilito che l’atleta non aveva alcuna colpa o negligenza, fosse errata secondo il Codice. Infatti, il commento alla disposizione sulla “nessuna colpa o negligenza” stabilisce che essa non si applichi nei casi in cui vi sia stata “la somministrazione di una sostanza proibita da parte del medico personale o del preparatore atletico dell’atleta senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza (gli atleti sono responsabili della scelta del proprio personale medico e devono informarlo che non possono ricevere sostanze proibite)”. Per difendere il principio fondamentale secondo cui gli atleti sono effettivamente responsabili delle azioni del proprio entourage, la Wada ha deciso di presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport. Nel farlo, la Wada ha seguito il chiaro consiglio e la raccomandazione del suo consulente legale esterno per questo caso, Richard Young, che è stato il principale redattore di ogni edizione del Codice. Secondo le disposizioni pertinenti sulle sanzioni (in assenza di un accordo di risoluzione del caso ai sensi dell’art. 10.8.2), il periodo di ineleggibilità applicabile per un caso che coinvolge una sostanza non specificata (come il clostebol), in cui si accetta che l’atleta non abbia avuto una colpa o negligenza significativa, varia da uno a due anni. Questo era dunque ciò che era contenuto nell’avviso di appello. I fatti di questo caso, come delineati nella decisione di primo grado, erano veramente unici e diversi dagli altri casi di somministrazione da parte del personale di supporto dell’atleta. Infatti, non si trattava di una somministrazione diretta da parte dell’entourage dell’atleta, ma di un assorbimento transdermico, poiché il massaggiatore dell’atleta (senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza) aveva trattato un taglio sul suo dito con un prodotto contenente clostebol”. Attraverso la propria approfondita revisione del caso, la Wada ha verificato e concordato che lo scenario dell’atleta fosse scientificamente plausibile e ben supportato dai fatti. In effetti, lo scenario presentato dall’atleta era già stato accettato dall’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis e dal tribunale indipendente che aveva deciso il caso in primo grado”. LEGGI TUTTO